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Statuto Mondobimbi Toscana Onlus

STATUTO

 

 

 

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

 E' costituita in base all’art.36 e ss del c.c. e in riferimento ai principi della L.266/91 l'associazione di volontariato denominata “Mondobimbi Toscana” con sede in Peccioli.

L'associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.

La durata dell'associazione è illimitata

 ART. 2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

 

L'associazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si prefigge i seguenti scopi:

 

-       creare legami di reciproca conoscenza e solidarietà tra le comunità del Nord e del Sud del mondo,

-       favorire un dialogo interculturale come occasione di formazione per le nuove generazioni creando così le basi per una cittadinanza tollerante ed aperta,

-       conoscenza dei diritti dell’infanzia secondo la” Dichiarazione universale dei diritti del bambino” ed informazione sulle relazioni di squilibrio tra il nord ed il sud del mondo che mantengono il dislivello tra le condizioni subumane dei bambini dei paesi poveri e l’abbondanza sfrenata della nostra vita quotidiana,

-       rendere possibile la conoscenza diretta tra le nostre comunità religiose e civili e le realtà di comunità tanto lontane e diverse per ridurre i pregiudizi sociale e razziali,

-       sostenere i principi di uguaglianza e reciprocità tra culture diverse per cui l’aiuto fornito non è elemosina ma occasione di scambio,

-       finanziare, anche in forma diretta, attività e progetti a favore dei bambini poveri, orfani o handicappati in Madagascar o in altro paese del sud del mondo.

-        

Per raggiungere questi obiettivi , le attività che svolgiamo sono:

 

-       sviluppo di una rete di solidarietà tra famiglie del nord e del sud del mondo attraverso L’ADOZIONE A DISTANZA,

-       avvio di percorsi di educazione interculturale nelle scuole per la conoscenza delle “diverse ricchezze” tra i vari paesi  del nord e del sud del mondo,

-       avvio di gemellaggi tra le classi elementari e medie del nostro territorio e le scuole del Madagascar o di altri paesi,

-       incontri diretti e testimonianze nelle scuole grazie a persone che fanno da “ponte” tra le diverse popolazioni,

-       iniziative di sostegno alla finanza etica e al risparmio consapevole,

-       serate pubbliche di musica e poesia con il coinvolgimento di giovani e ragazzi, per quanto riguarda l’intrattenimento canoro e musicale, finalizzate all’informazione e sensibilizzazione sui nostri progetti.

-       autofinanziamento tramite mercatini,cene di solidarietà,tombolate,lotterie,feste, spettacoli teatrali e musicali.

 

 

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l’associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio. L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse  o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

 

ART. 3 RISORSE ECONOMICHE

 

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1)    contributi degli aderenti e di privati,

2)    contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali,

3)    donazioni e lasciti testamentari;

4)    entrate patrimoniali,

5)    entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;

6)    entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali,

7)    beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

 

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività Istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

 

ART. 4 BILANCIO O RENDICONTO

 

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

 

 

ART. 5 MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE

 

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

 

L’associazione è improntata, nelle relazioni interne tra i soci e i collaboratori, ai valori della tolleranza, del rispetto reciproco, del non-giudizio, sul confronto aperto e onesto,  sulla valorizzare dei talenti delle persone.

 

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

 

Il numero degli aderenti è illimitato.

 

 

ART. 6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

 

L'ammissione a socio è subordinata alla  domanda ,anche verbale, da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate. 

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci .

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per: comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto allo socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione opera automaticamente col decorrere del termine previsto per il pagamento.

 

 

ART. 7 DOVERI E DIIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi

2)    a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;

3)    a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

 

Tutti i soci hanno diritto:

 

1)    a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,

2)    a partecipare all'Assemblea con diritto di voto secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 secondo comma c.c.;

3)    ad accedere alle cariche associative;

4)    a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

 

 

ART. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

Sono Organi dell'associazione:

1)    l'Assemblea dei soci;

2)    il Consiglio Direttivo;

3)    il Presidente.

 

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto ai rimborsi previsti per gli associati di cui all'art. 2.

 

 

ART. 9 ASSEMBLEA

 

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione.  Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta.  Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

 

  1. approva il bilancio consuntivo e preventivo;
  2. elegge i componenti del Consiglio Direttivo;

3)    delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

4)    delibera l'esclusione dei soci;

5)    delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

 

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.  Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

 

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

 

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

 

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 13 nominati  dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili .Possono farne parte esclusivamente i soci maggiorenni.

 

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio- nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1)    curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

2)    predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

3)    nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;

4)    deliberare sulle domande di nuove adesioni;

5)    provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

 

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno quando due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.  In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei all'associazione il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

 

ART. 11 IL PRESIDENTE

 

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al Consiglio medesimo.

 

 ART. 12 SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio ad associazioni di volontariato operanti in analogo settore.

 

ART. 13 RINVIO

 

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

 

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